Il contratto di coesione
L’adesione al Gruppo, avvenuta attraverso la firma di un
contratto di coesione, ha consentito alle BCC da un lato di
mantenere intatti i caratteri distintivi di banche locali cooperative e dall’altro di
beneficiare del sostegno della capogruppo nella loro capacità di servire soci e clienti, di stimolare lo sviluppo dei loro territori e di generare reddito.
Attraverso la sottoscrizione del patto, ogni BCC diventa azionista del capitale della capogruppo, rimanendo titolare del proprio patrimonio.
L’assetto organizzativo della capogruppo Iccrea Banca si basa sul modello di funzionamento e sulle attività strategico-operative richieste dalla normativa di riferimento e dal contratto di coesione, sintetizzabili in
tre macro ambiti:
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Direzione, coordinamento, indirizzo e controllo
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Erogazione di servizi verso le BCC affiliate e le società del perimetro diretto
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Svolgimento di attività proprie della capogruppo
Direzione, coordinamento, indirizzo e controllo
Alla capogruppo, secondo il contratto di coesione, è stata in particolare affidata
un’azione di direzione, coordinamento, indirizzo e controllo finalizzata alla:
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tutela della stabilità, della liquidità e della conformità delle BCC alle nuove regole dell’unione bancaria;
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definizione di un sistema di garanzie incrociate basato sul principio della reciprocità e della proporzionalità dell’autonomia delle BCC rispetto al loro stato di salute (Early Warning System) per prevenire e gestire eventuali situazioni di criticità e assicurare la solidità delle stesse;
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tutela delle finalità mutualistiche delle BCC per la valorizzazione delle loro economie locali.
Nei casi di potenziali crisi bancarie, la capogruppo può quindi disporre le opportune misure di intervento per prevenire o risanare le situazioni critiche mediante misure preventive, di sostegno, correttive o sanzionatorie.
Il sistema di garanzie incrociate
Un elemento centrale del Gruppo Bancario Cooperativo è il sistema di garanzie incrociate. Il contratto di coesione firmato dalle banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo prevede, infatti, la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti. Si tratta di un sistema di garanzia che, da una parte, opera verso l’esterno del Gruppo a tutela della clientela e, dall’altra, assicura un meccanismo di sostegno finanziario per la solvibilità e liquidità dei partecipanti al Gruppo stesso.
Le azioni di finanziamento
La Riforma del Credito Cooperativo ha previsto un’ulteriore forma a garanzia della solidità del sistema introducendo la possibilità per la capogruppo di
contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC anche attraverso
azioni di finanziamento delle stesse di cui all’art. 150-ter del TUB (computabili nel capitale di migliore qualità).
Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Ferma la garanzia reciproca fra la capogruppo e le banche affiliate dalla Riforma del Credito Cooperativo (Legge n. 49/2016) prevista dal contratto di coesione, il Credito Cooperativo si è dotato nel tempo di
molteplici strumenti a garanzia della solidità complessiva del sistema.
Risorse fondamentali, in particolare, sono rappresentate in proposito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti
(FGD). Operativo dal 1997, il
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ha assorbito le competenze del preesistente Fondo Centrale di Garanzia, che era già operativo - a tutela dei depositanti del Credito Cooperativo - dal 1978, quasi venti anni prima che questa forma di garanzia diventasse obbligatoria ex lege. Oggi il FGD del Credito Cooperativo, alla pari del Fondo Interbancario,
tutela i depositanti delle BCC entro il limite di legge di 100 mila euro.